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Stretta dell'UE sulle Etichettatura. Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011.

Il 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Reg. UE 1169 del 25 ottobre 2011, abrogando le direttive
87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/
CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
Direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione. Le norme nazionali di recepimento delle Direttive verranno automaticamente
abrogate per le sole parti in cui il Reg. 1169 si sovrappone, mentre le disposizioni non coperte
resteranno in vigore. Il Regolamento 1169 è rivolto agli operatori del settore alimentare che operano
in tutte le fasi della catena alimentare con particolare riferimento al le informazioni relative agli
alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti o destinai alla fornitura della
colletività, gli alimenti preimballati e non (tra i quali i preincartati). Il nome o la ragione sociale
dell’operatore del settore alimentare o dell’importatore (per alimenti extra UE) sono il riferimento
con cui è commercializzato l’alimento. L’OSA così identificato deve assicurare che le informazioni
presenti sull’alimento siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile. Il Reg.
1169 si compone di 55 articoli e 15 Allegati, con una serie di novità: dichiarazione nutrizionale
obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016; requisiti per le dimensioni dei caratteri delle indicazioni
obbligatorie; indicazione obbligatoria del paese di origine o luogo di provenienza; si esclude
la possibilità di indentificare l’operatore responsabile dell'informazione con il solo marchio
depositato; aumentano le indicazioni per le bottiglie. Restano obbligatorie l’indicazione del numero
di lotto e la sede dello stabilimento di produzione (Direttiva 1989/396/CEE e D. Lgs. 109).
 

Piramide Alimentare sostituita da nuovo piatto USA

La dieta mediterranea è diventata lo scorso novembre patrimonio dell’Unesco. Una vittoria per le nostre abitudini alimentari che sono sempre state da esempio soprattutto in un momento in cui è altissima la percentuale di obesi tra i bambini. Fondamento di tale modello è la piramide alimentare presentata negli anni Novanta e che ha subìto diversi adattamenti nel corso degli anni. In uso fino a poco tempo fa è stata sostituita proprio di recente con un’alternativa che nasce per contrastare la sempre più crescente piaga dell’obesità tra i bambini e gli adolescenti. Il piatto circolare è progettato per fornire ai consumatori un veloce e comprensibile promemoria delle basi di una dieta salutare. E’ composto da quattro sezioni colorate, per la frutta, le verdure, i cereali e le proteine. Accanto al piatto c’è un piccolo cerchio per i prodotti caseari, che suggerisce una tazza di latte magro o un vasetto di yogurt. Quali sono le principali differenze tra il piatto e la piramide alimentare? L'originalità sta nel fatto che i suggerimenti vengono dati non su base giornaliera, ma per ogni pasto; per il resto non vi sono grosse novità se non la semplificazione del messaggio. Dal piatto circolare si evince, oltretutto, che la frutta può essere mangiata anche come spuntino e non solo a pasto. Il piatto circolare non da una valutazione sui condimenti, invece l’olio d’oliva extravergine in dosi ragionevoli è un condimento validissimo. Infine, dal piatto non si evince che nella scelta degli alimenti per eccellenza proteici, bisogna privilegiare il pesce e le carni magre, rispetto a quelle grasse, oltre, naturalmente, ai legumi. Inoltre, potrebbe essere fuorviante la parola 'proteine' scritta sul piatto: fa dimenticare che ne sono ottime fonti anche latte e derivati qui finiti fuori dall’immagine principale. Per altro anche i cereali contengono proteine, sia pure di qualità inferiore.

 

L. n. 77/2011 - Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Il 16 giugno 2011 è entrata in vigore la Legge 77/2011 che regolamenta i prodotti di IV gamma. Nel testo sono definiti prodotti ortofrutticoli di IV gamma quei prodotti destinati all’alimentazione umana, raccolti freschi, confezionati e pronti per il consumo. Tali prodotti sono sottoposti (dopo la raccolta) a trattamenti di minima entità tra cui: selezione, cernita, taglio, lavaggio e confezionamento (eventualmente anche in atmosfera protettiva). Entro tre mesi dalla data di pubblicazione ed attuazione della presente legge, verranno emanati dal MIPAAF, di concerto con altre istituzioni pubbliche, tutte le indicazioni riferite ai parametri igienico-sanitari sia della produzione che della conservazione e distribuzione, nonchè quelli chimico-fisici. Inoltre fornirà indicazioni per avviare progressivamente all’utilizzo di materiali di imballaggio ecocompatibili così come indicato dalle norme comunitarie e da quelle tecniche di settore. Infine, il MIPAAF indicherà anche quali informazioni riportare in etichetta a tutela del consumatore 

 
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