Normativa Insegnamento

i informo che il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 – Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026) (GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 – Suppl. Ordinario n. 5) prevede che i laureati della LM 70 e equipollenti (78/s e quinquennali) potranno insegnare:

  • Scienze e tecnologie chimiche (Chimica agraria; Chimica e tecnologie chimiche; Tecnologia ceramica)
  • Scienze, tecnologie e tecniche agrarie (Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale; fitopatologia ed entomologia agraria)
  • Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali (Zootecnica e scienza della produzione animale)
  • Scienze degli alimenti (Scienza degli alimenti)
  • Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (Educazione tecnica nella scuola media)

Ultimo aggiornamento

20 Settembre 2022, 09:24